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Decreto Legislativo 116/2020 - Art.219 Comma 5

«Tutti gli imballaggi devono essere opportunamente etichettati secondo le modalità stabilite dalle norme UNI applicabili e in conformità alle determinazioni adottate dalla Commissione dell’Unione europea, per facilitare la raccolta, il riutilizzo, il recupero e il riciclaggio degli imballaggi, nonché per dare una corretta informazione ai consumatori sulle destinazioni finali degli imballaggi. I produttori hanno, altresì, l’obbligo di indicare, ai fini della identificazione e classificazione dell’imballaggio, la natura dei materiali di imballaggio utilizzati, sulla base della decisione 97/129/CE della Commissione.»

Sospensione dell'intero comma fino al 31/12/2022
[Legge del 25 febbraio 2022 n°15 - Art.11]

Decisione della Commissione 97/129/CE - Art.1

"La presente decisione, che riguarda tutti gli imballaggi di cui alla direttiva 94/62/CE, istituisce la numerazione e le abbreviazioni su cui si basa il sistema di identificazione che descrive la natura del o dei materiali di imballaggio utilizzati, e specifica quali materiali sono soggetti a tale sistema di identificazione."

Gli imballaggi costituiti per più del 51% p/p da sughero (iso 663 vocabulary 6.3.2.3) sono identificati dalla sigla for 51.