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Il tappo in sughero è compostabile?

Nonostante il tappo in sughero venga classificato in molti elenchi dei rifiuti come “compostabile” è obbligo del produttore dell’imballaggio effettuare le dovute valutazioni e le analisi necessarie per poterlo dichiarare tale in conformità alla norma UNI EN 13432:2002/AC:2005.

La compostabilità, cioè la proprietà ad essere ridotto in compost in determinate condizioni fisico-chimiche, dipende dalla composizione, dalla sua capacità di essere disgregato in particelle più piccole e dalla non ecotossicità del compost formato. 

La norma richiede innanzitutto una serie di prerequisiti (riferendosi solo alla componente organica del prodotto):

– il prodotto deve contenere un minimo del 50% di solidi volatili; 

– la biodegradabilità dev’essere determinata per ogni componente organico: ogni componente non biodegradabile non deve eccedere l’1% del peso secco totale del manufatto e non deve eccedere il 5% (cioè al massimo 5 componenti non biodegradabili). 

– se il materiale è composto solo da componenti di origine naturale la biodegradabilità è già considerata intrinseca al prodotto (e quindi si possono escludere i test relativi) a meno che gli stessi componenti siano stati modificati chimicamente o abbiano subito dei trattamenti superficiali che ne alterino le caratteristiche di biodegradabilità.   

Fra le tipologie di tappi di nostra produzione è stata effettuata una prima valutazione per capire quali prodotti potevano soddisfare tali richieste.

Il tappo tecnico, a causa della presenza di sostanze diverse dal sughero necessarie alla produzione, viene automaticamente escluso in termini di compostabilità in quanto costituito da materiale non biodegradabile presente per più del 1%.

Il tappo monopezzo invece è composto per più del 95% in peso di sughero, per la restante percentuale possiamo avere fino a 5 componenti non biodegradabili ciascuno in percentuale non superiore all’1% in peso. 

 

Il tappo naturale superando i prerequisiti è stato quindi sottoposto alla parte sperimentale che prevede quattro step di analisi ognuno effettuato in funzione del risultato positivo del precedente: 

– quantificazione dei metalli pesanti e sostanze pericolose presenti 

– valutazione della biodegradabilità

– quantificazione della disintegrazione del campione 

– determinazione dell’ecotossicità e qualità del compost ottenuto dalla disintegrazione 

Si riportano brevemente i risultati ottenuti e si rimanda per i dettagli alla relazione completa del laboratorio di analisi (link).

La concentrazione di metalli pesanti e sostanze pericolose è conforme ai limiti specificati nella tabella A.1 della UNI EN 13432:2002/AC:2005. 

Il tappo monopezzo non è biodegradabile in tempi brevi ma, in quanto proveniente da materiale totalmente naturale, la biodegradabilità è intrinseca. 

Il valore di disintegrazione in condizioni di compostaggio non è invece soddisfatto perché uguale a 0.93% contro il 90% richiesto. 

Non deve stupire che il tappo in sughero naturale non sia compostabile, il sughero è durevole, impermeabile e inerte. E’ naturale perché ricavato dalla corteccia in un unico blocco e il trattamento che viene fatto in superficie, serve a conferirgli le proprietà tecnologiche che permettono di usarlo come chiusura.

Il tappo in sughero monopezzo è un imballaggio virtuoso perché prodotto a partire dalla corteccia di un albero unico che elabora fino a 5 volte la quantità di anidride carbonica di altre specie. Questo accade perché la pianta lavora per ripristinare la corteccia che crescerà sul fusto per altri 9 anni prima di essere tolta e lavorata. Sebbene classificandolo compostabile si sarebbe potuto chiudere il ciclo di vita nel modo più naturale, dobbiamo pensare che questa chiusura può rimanere in bottiglia per moltissimi anni senza subire trasformazioni chimiche o fisiche.

Ad oggi, i nostri tappi in sughero sia naturali che tecnici, non essendo compostabili, possono quindi seguire due strade; il recupero nei punti di raccolta dedicati, al fine di produrre complementi di arredo, oppure la raccolta indifferenziata con recupero energetico.

Disintegrazione dei provini
del campione dopo 51 gg

Questa dichiarazione ha validità a partire dal 18/02/2021 e sarà prontamente sostituita se interverranno cambiamenti nelle conoscenze tecniche di smaltimento o se i riferimenti legislativi citati saranno modificati e aggiornati.

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